Art. 3.

      1. All'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La retribuzione massima di un magistrato, indipendentemente dalla funzione svolta e dall'anzianità maturata, non può comunque essere superiore all'ammontare equivalente a dieci volte la media delle retribuzioni minime previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni al livello più basso».